DPI: cosa sono
Il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008 e smiè il pilastro portante della sicurezza sui luoghi di lavoro, garantisce la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, sancendo l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare l’analisi dei rischi di natura chimica, fisica e biologica associati alle mansioni lavorative, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e di attuare prioritariamente misure di prevenzione eliminando (o comunque riducendo al minimo possibile) i rischi connessi con l’attività lavorativa (ovvero minimizzando la presenza di pericoli e/o l’esposizione dei lavoratori) ed attuando secondariamente le necessarie misure di protezione (collettive e individuali) contro gli ineliminabili rischi residui.
I DPI, vengono definiti dal D.Lgs. n. 81/2008e smi, Titolo III, Capo II, Art. 74, come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la propria sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“, e secondo il quale, all’art. 76 dello stesso, questi devono:
essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii.;
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI.
Vanno escluse da tale definizione gli indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell'ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali; i materiali
sportivi; i materiali per l'autodifesa o dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi. Un Dispositivo di Protezione Individuale non può essere carente su comfort, ergonomia,innocuità e solidità deve rispondere perfettamente ai test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro. Anche l’etichettatura relativa a tali dispositivi deve essere completa e non può mancare di queste informazioni: nome del produttore, codice prodotto, certificazione (marchio CE), classe di protezione norma EN di riferimento. Inoltre tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso, istruzioni per il deposito dello strumento, modo d’uso, pulizia e manutenzione, data di scadenza.
Nelle strutture sanitarie la sicurezza è un valore fondamentale poiché da essa dipende la salute di cittadini e dipendenti. Ogni giorno infatti, medici, infermieri, tecnici di laboratorio e personale ausiliario, vengono a contatto con fattori di pericolo che possono minacciare gravemente la loro salute come radiazioni, farmaci, disinfettanti, detergenti e liquidi biologici. E’ chiaro che nel settore sanitario, i pericoli ed i rischi correlati alle mansioni svolte dagli operatori sono molteplici e non si può ovviamente eliminare il rischio specifico (es. il rischio biologico), ma proprio per questo bisogna fronteggiarlo con opportune barriere fisiche (i DPI) e comportamentali (le procedure).
La “ struttura sanitaria deve prevedere apposite procedure aziendali che stabiliscano in maniera univoca le modalità di gestione anche dopo l’uso del DPI. Tali procedure, riferendosi agli agenti biologici che rappresentano i rischi di esposizione, devono tenere conto dei livelli di contenimento da realizzare. La struttura sanitaria deve stabilire inoltre le modalità di conservazione e l’eventuale decontaminazione per i DPI riutilizzabili, oppure le modalità per un corretto smaltimento”. E l’utilizzatore è “tenuto a rispettare le indicazioni di manutenzione stabilite dal fabbricante”. I “DPI monouso, inoltre, non devono essere riutilizzati dopo l’uso e vanno in ogni caso scartati se danneggiati, sporchi o contaminati da sangue o altri fluidi biologici”.
I pericoli ed i rischi connessi al lavoro nelle strutture sanitarie Qualsiasi attività svolta in ambito lavorativo, potrebbe nascondere delle circostanze (pericoli) dalle quali potrebbero scaturire (rischi) delle conseguenze (danni) sia per la sicurezza che per la salute dell’individuo.
In ambito ospedaliero, particolare importanza assume l’esposizione agli agenti biologici, distinguibile in esposizione deliberata, quando l’attività (di ricerca, diagnostica, didattica) comporta una manipolazione di microrganismi, o esposizione potenziale, qualora l’attività comporti un’esposizione non intenzionale e voluta, ma causata dalla presenza dell’agente patogeno nei pazienti o nei materiali biologici. In entrambi i casi, il rischio di esposizione ad un agente patogeno dipende dalla probabilità del verificarsi del pericolo di esposizione all’agente biologico (presenza dell’agente nei pazienti e nei materiali biologici, effettuazioni di attività/mansioni a rischio) e dalla probabilità del verificarsi di un danno (infettività, patogenicità, trasmissibilità, misure profilattiche). Nonostante ciò, i rischi presenti all’interno di una struttura sanitaria sono molteplici legati all’esposizione di fattori chimici: farmaci, detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, sostanze chimiche, gas medicinali, macromolecole organiche allergizzanti e fumo; fattori fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (ottiche, microonde), laser, risonanza magnetica e apparecchiature emittenti campi elettromagnetici; fattori biologici: virus da epatite B, C, virus HIV, TBC e altre malattie infettive; ed i rischi trasversali o organizzativi correlati all’uso di dispositivi medici, alla movimentazione manuale dei pazienti, all’uso di macchine, al lavoro notturno ecc…
I DPI da utilizzare in una struttura sanitaria:
In ambito ospedaliero, le diverse tipologie di rischio (chimico, biologico, fisico) renderanno necessario l’utilizzo di specifici e diversi DPI. In via generale, vista la particolarità delle attività svolte all’interno di una struttura sanitaria, tra le prime dotazioni di sicurezza vi è la necessità di utilizzare dei dispositivi di protezione per:
le mani, i piedi ed il capo, volti a proteggere dal rischio biologico;
gli occhi e il viso con lo scopo di proteggere l’operatore da spruzzi, gocce, polveri e gas;
l’udito, per l’eventuale esposizione di alcuni operatori all’uso di strumenti particolarmente rumorosi per un elevato numero di ore;
le vie respiratorie, atti a proteggere l’operatore dal rischio di esposizione ad agenti biologici, chimici o fisici in grado di arrecare seri danni alle vie respiratorie (filtranti facciali FFP1, FFP2, FFP3, maschere con filtri antigas di classe 1, 2, 3. Questi dispositivi, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono “caratterizzati da una certificazione CE di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come Dispositivo di Protezione Individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE”);
il corpo in relazione all’eventuale esposizione a onde radioattive;
Va sempre tenuto presente che la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale si traduce in valida misura di tutela quando attuata congiuntamente all’adozione di misure tecnico-organizzative che abbiano approfonditamente valutato, come prescritto dal D.Lgs. 81/08 e smii, l’intero processo clinico (diagnostico-terapeutico), oltre che di adeguata informazione, formazione e addestramento.
Dott.ssa Alessandra Abbate
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017 N. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Il nuovo decreto individua con precisione 31 interventi liberi (Allegato A) e 42 di lieve entità (Allegato B) con iter semplificato.
Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4.
Art. 3. Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’Allegato «B».
Allegato A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1)
ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
Estratti:
ALLEGATO C (di cui all’articolo 8, comma 1) FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”
ALLEGATO D (di cui all’art. 8, comma 1) Relazione paesaggistica semplificata
Entrata in vigore: 6 Aprile 2017
GU n. 31 del 22 Marzo 2017
__________
ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fi ni urbanisticoedilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’effi cienza energetica degli edifi ci che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.
Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifi ca di aperture esterne o di fi nestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano fi nalità di consolidamento statico degli edifi ci, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifi che alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifi ci con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifi ci, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma
1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fi ni paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifi ca disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifi ci non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifi che prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifi ca permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli
edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture
in muratura; palifi cazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superfi cie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifi chino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti
di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24. installazione o modifi ca di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero defl usso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifi ci, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e confi gurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edifi cio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e fi niture, fatte salve
esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fi ni paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superfi cie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
ALLEGATO B (di cui all’art. 3, comma 1)
ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o fi nestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo tipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifi ci, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifi ci ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari
per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fi sse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o fi niture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati
ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza
di metri 3 se collocati su edifi ci esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi.
Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artifi ciali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
Contenuto:
“Compra case e vivi di rendita”, il secondo atteso libro di Antonio Leone, autore di “Compra case senza soldi”, best seller 2016, racconta come creare un flusso costante di denaro attraverso gli immobili da mettere a reddito.
Compra Case e Vivi di Rendita si propone quale guida definitiva per chi intenda investire nel mercato immobiliare che, dopo anni di stasi, si sta avviando verso una fase caratterizzata da stabilità dei prezzi e aumento delle transazioni. C’è oggi un rinnovato interesse dei mercati, grazie ad una recuperata fiducia e ad un accesso al credito migliorato.
Il volume offre una pratica e dettagliata panoramica sulle strategie e le opportunità di fare affari con gli immobili, dalla creazione del team di lavoro alle modalità di ricerca del capitale; dall’uso della due diligence sugli immobili, agli aspetti fiscali; l’arte di negoziare; quanti e quali tipi di contratti è possibile utilizzare; il reddito da locali commerciali; comprare a sconto; il marketing immobiliare e l’home staging, sono alcuni dei temi trattati, prendendo sempre spunto da esperienze reali dell’autore, e case history di investitori immobiliari.
L’autore:
Antonio Leone, investitore immobiliare, opera fin dagli anni Ottanta nel settore immobiliare. Autore di Compra Case Senza Soldi, Come diventare Investitore Immobiliare partendo da zero, alla seconda ristampa in appena 2 mesi, tiene seminari sulle aste immobiliari e l’investimento in immobili a reddito. Consulente indipendente di fondi ed SGR immobiliari, ha importato dagli States un nuovo modo di fare investimenti, applicandolo alle proprie società e suggerendone le strategie al suo Club di Investitori Immobiliari, un network di persone che si confronta attraverso lo scambio di proposte e il confronto in streaming sul tema dell’investimento immobiliare. Presidente e AD di Clamber S.p.A., società di investimenti immobiliari, trading e messa a reddito di immobili di prestigio. È ideatore del Metodo Solving Estate™ di Accord Soluzione Debiti S.p.A. diretto a liberare l’esecutato in tempi ridotti. Visita il sito antonioleone.net
Contenuto:
Il volume affronta gli aspetti progettuali propri delle infrastrutture ciclopedonali evidenziandone le problematiche ed i vincoli attraverso la presentazione di una raccolta di progetti in acciaio, suddivisi per tipologia. Gli aspetti teorici, propri della scienza delle costruzioni e ampiamente trattati in altre pubblicazioni, vengono richiamati ma non ulteriormente approfonditi. Il libro si concentra soprattutto sugli aspetti legati alle possibili deformazioni e vibrazioni della struttura e al comfort da garantire nei confronti sia delle eccitazioni dinamiche indotte dal vento sia dal transito dei pedoni. Vengono proposte una breve rassegna storica delle passerelle, indicazioni generali di carattere normativo e una descrizione delle diverse tipologie strutturali, il tutto abbinato ad una raccolta di oltre 50 passerelle pedonali e ciclopedonali in acciaio, realizzate prevalentemente sul territorio italiano. Per ogni progetto sono presenti una breve descrizione dell’ubicazione fisica e del contesto dove la passerella è situata, l’individuazione della tipologia strutturale con le indicazioni delle dimensioni degli elementi che caratterizzano l’infrastruttura e delle particolarità progettuali e costruttive. Il tutto è corredato da una ricca rassegna di fotografie e disegni di progetto.
L’autrice:
Monica Antinori, ingegnere civile, libero professionista. Tra le specializzazioni post laurea, il “Calcolo Plastico di Strutture Metalliche” (UNC-Cordoba-RA,1985), la progettazione Specialistica per le Costruzioni in Cemento Armato (Scuola Master Fratelli Pesenti Politecnico di Milano, 1986) ed il Master di II livello in “Sicurezza e Protezione” (La Sapienza – Roma, 2006). Nell’arco della sua carriera professionale ha seguito progetti, in Italia e all’estero, nell’ambito civile ed infrastrutturale. Dal 2005 è responsabile dell’Ufficio Tecnico di Fondazione Promozione Acciaio collaborando anche nella redazione di articoli tecnici e pubblicazioni ed in qualità di relatore in convegni e corsi dedicati alla costruzione in acciaio. È membro esperto per l’Italia nelle Commissioni Norme Europee CEN/TC250/SC3 (WG8 Evolution EN 1993-1-8 Joint and connections – Eurocodice 3: Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti) e CEN/TC135 (WG15 e WG2 UNI EN 1090 Execution of steel structures and aluminium structures).
Contenuto:
Il libro riporta le principali relazioni presentate al Seminario tenuto a Bologna il 16 settembre 2016 dall’associazione GLIS Edifici ed impianti, di nuova costruzione ed esistenti, e patrimonio culturale, protetti dal terremoto grazie a moderne tecnologie – Normativa, sperimentazione, progettazione, realizzazione, collaudo e monitoraggio sismico. Il curatore ha apportato importanti aggiornamenti per tener conto dei sismi verificatisi nel Centro Italia, a partire da quello di Amatrice del 24 agosto 2016 (inclusi quelli del Maceratese del 26 ottobre 2016, di Norcia del 30 novembre 2016 e dell’Aquilano del 18 gennaio 2017). Il volume pertanto fornisce un quadro esauriente e aggiornato sullo stato, assai preoccupante, della protezione sismica degli edifici e degli impianti in Italia, di nuova costruzione o esistenti (70÷80% di strutture non in grado di resistere ai terremoti ai quali potrebbero risultare soggette), dell’attuale uso delle moderne tecnologie nel nostro Paese e delle prospettive che, grazie ad esse, sussistono per migliorare la situazione suddetta.
Il curatore:
Alessandro Martelli, ingegnere, è presidente del GLIS e vicepresidente dell’Anti-Seismic Systems International Society (ASSISi); ha svolto numerosi incarichi per i Ministeri dello sviluppo economico e dell’istruzione. È membro della Commissione IPPC/AIA (Ministero dell’Ambiente) e della Commissione Ambiente del Distretto Rotary 2072 e presidente della Commissione Tecnica del Comitato Terra Nostra – 2016, Comune di Accumoli.
Contenuto:
Le gru a torre sono il simbolo del processo di urbanizzazione delle grandi città. Numerose sono le tipologie e le caratteristiche dimensionali delle gru a torre in commercio in conseguenza della necessità di adeguarle alle differenti caratteristiche di ubicazione del cantiere e dei lavori da effettuare, purtroppo altrettanto numerosi, e spesso molto gravi, sono gli infortuni che si verificano sia durante le operazioni di montaggio e di smontaggio che di funzionamento dell’apparecchio. Il volume illustra i diversi rischi a cui sono esposti i lavoratori e le misure di prevenzione e protezione che è necessario attuare secondo le direttive comunitarie sia sociali che di prodotto. Poiché in Italia sono ancora utilizzate vecchie gru a torre non marcate CE, sono state riportate anche le particolari prescrizioni di sicurezza che tali gru devono rispettare. Il testo è rivolto ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, ai coordinatori per l’esecuzione dei lavori ed ai tecnici addetti alle obbligatorie verifiche periodiche annuali di questi apparecchi. Per poter agevolare la verifica, nel CD allegato sono stati sintetizzati tutti i controlli necessari a garantire l’utilizzo in condizioni di sicurezza, i più frequenti casi di mancato rispetto della normativa di sicurezza e il riferimento normativo che deve essere rispettato in relazione all’età dell’apparecchio.
L’autore:
Giulio Lusardi, laureato in ingegneria meccanica, è stato responsabile di dipartimento per la Sicilia occidentale presso l’ISPESL e membro di commissioni nazionali per la predisposizione della normativa di sicurezza degli apparecchi di sollevamento materiali in generale e delle gru a torre in particolare. Ha svolto numerosi incarichi come CTU della Procura per infortuni in cantieri edili. Attualmente è docente nei corsi per coordinatore sicurezza e formazione per RSPP.
Contenuto:
• Attuale Quadro Generale delle Categorie, comprendente tutte le possibili destinazioni delle unità immobiliari e loro legame con le nuove categorie di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (Appendice A)
• Nuovo Quadro Generale delle Categorie di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, comprendente tutte le possibili destinazioni delle unità immobiliari e loro legame alle categorie attuali (Appendice B)
• Campo informativo “Destinazione d’uso” relativo agli immobili a destinazione speciale e particolare e modalità di compilazione
• Le “Entità tipologiche” relative alle costruzioni e alle aree, loro rappresentazione e associazione alle unità immobiliari
• Classamento delle unità immobiliari ordinarie (gruppi A, B e C) e computo della loro consistenza
• Classamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali v(art. 2, commi 36 e 37 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262)
• Inquadramento delle unità immobiliari speciali e particolari (gruppi D ed E) con norme e suggerimenti per la determinazione della rendita catastale, correlati a “richiami legislativi, provvedimenti e circolari delle ex ed attuali Direzioni Centrali del Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliari
• Normativa e Prassi catastale relative agli immobili a destinazione Speciale e Particolare emanate nel tempo fino alla data del 15 marzo 2017 in cui è stata emanata la Nota n. 0032822
• Elementi strutturalmente connessi ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208
• Variazioni catastali per “scorporo di componenti impiantistiche” ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208
• Nuovi criteri e norme per l’assegnazione delle unità immobiliari alle categorie particolari del gruppo “E” (art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262)
• Massimario per l’esatta e uniforme interpretazione delle norme che disciplinano il classamento del catasto dei fabbricati (Appendice C)
• Elenco di unità immobiliari, raccolte per tipologia e in ordine alfabetico, con il diretto rinvio alla prevista categoria catastale attuale e futura, con la citazione della normativa, della prassi e delle massime che regolano il catasto. L’elenco è comprensivo di quei vocaboli ricorrenti nella terminologia catastale (Appendice D)
• Raccolta delle principali norme cogenti, massime e disposizioni ministeriali emanate dal 20 aprile 1939 ad oggi per il Catasto dei fabbricati (vedi Appendici E, F, G, H, I, L, L/1, M ed N raccolte nel CD)
L’autore:
Benito Polizzi (1936) inizia la sua attività di geometra catastale, presso gli Uffici tecnici erariali di Enna e Pavia. Successivamente, trasferito a Palermo, riveste il ruolo di capo della IV Sezione (Catasto urbano) e di responsabile del reparto Docfa. Nel 1984, in seguito ad una circolare con la quale viene affidata ai professionisti abilitati all’aggiornamento degli archivi catastali l’immediata inventariazione degli immobili urbani, sente la necessità di un dialogo fattivo con gli stessi professionisti per avviarli ai compiti che l’amministrazione conferisce all’utenza catastale. Da allora e fino ad oggi si susseguono le sue pubblicazioni dedicate al catasto, caratterizzate tutte da un originale punto di vista focalizzato sulle esigenze pratiche dell’utenza.
Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l'esecuzione. Responsabilità per il controllo quotidiano del corretto funzionamento. Non sussiste.
Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2015, n. 31015 (Massima dell'avv. Rolando Dubini)
Massima
Il d.lgs. 494/1996 ha introdotto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere, con la precisazione che la normativa di settore è stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La disciplina è stata parzialmente innovata dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 che, tuttavia, ha mantenuto l'impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti. Con una recente pronunzia (Sez. 4 Ordinanza n. 18149 del 21.04.2010 Rv. 247536) è stata ben delineata la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e si è evidenziato che, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente. Sia la normativa di cui d.lgs. 494/1996 che quella ripresa dal T.U. confermano che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Alla luce di tali principi, appare corretta la motivazione di una sentenza relativa ad un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto, e ,quindi, evento non riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza di cui si è ripetutamente detto: dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.
Nella fattispecie il GUP ha chiaramente espresso il criterio con il riferimento a dati oggettivi, su cui non v'è contestazione: 1) l'imputato aveva assunto il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 2) il Piano di sicurezza e coordinamento prevedeva che i ganci utilizzati dovessero essere dotati di dispositivo di sicurezza funzionante; 3) nel caso di specie il gancio della gru era dotato del dispositivo di sicurezza, e che esso, dopo il verificarsi dell'infortunio, si è accertato essere mal funzionante.
Sulla base di tali dati il GUP ha ritenuto che non sussisteva alcun obbligo in capo all'imputato di verificare, momento per momento, la funzionalità del detto dispositivo.
Dunque, la responsabilità per colpa contestata all'imputato è stata esclusa per carenza in capo al medesimo della posizione di garanzia in ragione dell'incarico da lui ricoperto.
Posta, in tal modo la questione, essenzialmente in punto di diritto, lo svolgimento del dibattimento non avrebbe portato ad una soluzione diversa.
All'imputato, quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è stato contestato di avere omesso di verificare l'applicazione, da parte della ditta esecutrice dei lavori, delle disposizioni pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento in violazione dei doveri su di lui incombenti, come fissati dall'art. 92, lett. a), del d.l.vo n. 81/08; nel caso di specie, aveva omesso di controllare l'efficienza del gancio della gru, con la conseguenza che l'operaio, impegnato nei lavori del cantiere edile, veniva colpito a morte dallo sganciamento tra due catene di numerosi cavalletti che costituivano il carico della gru, da lui manovrata in quanto il relativo gancio risultava difettoso e/o mal funzionate al suo imbocco.
Il GUP si è determinato ad emettere la sentenza di non luogo a procedere con la formula "per non aver commesso il fatto" evidenziando che la norma violata (colpa specifica) definisce la posizione di garanzia e protezione assunta dal coordinatore dell'esecuzione dei lavori, il quale, durante l'esecuzione dell'opera, deve verificare "con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro"
Nella fattispecie in esame, argomenta il GUP, il piano di sicurezza prevedeva genericamente un imbocco di chiusura per il gancio del tipo di quello qui in questione che infatti vi era; solamente che era rotto, non era ben funzionante e questo ha provocato lo sganciamento dei cavalletti e quindi, l'infortunio. Ma l'obbligo di verificare il buon funzionamento di tale dispositivo non rientra nei doveri di prudenza e di controllo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ma di chi materialmente procede nei lavori e non nel coordinamento di sicurezza. Questi non è un superdirettore operativo dei lavori e non è un addetto ai guasti; infatti, non ha l'obbligo di presenza continua e giornaliera sul cantiere, essendo, invece, deputato alla verifica della predisposizione dell'effettivo uso, da parte di chi procede nei lavori, di tutti gli accorgimenti che il piano di sicurezza prevede, valutando, anche "in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere", nonché verificando "che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza".
Nel caso di specie, il gancio, rileva il GUP, come emerge anche dalla documentazione fotografica in atti, era un dispositivo standard adeguato al lavoro da svolgere, compatibile con quanto previsto dal piano di sicurezza, perché provvisto del dispositivo di chiusura che, tuttavia, non era ben funzionante. Era dovere di chi procedeva materialmente nel lavoro, e dei loro responsabili, nonché eventualmente di chi per legge era tenuto alla vigilanza sulla sicurezza verificare costantemente che l'attrezzatura fornita fosse in concreto idonea, cioè ben funzionante non difettosa, momento per memento, nell'esecuzione dei lavori, e. se tanto non è avvenuto, costoro ne dovranno rispondere penalmente.